L’Ordine degli Avvocati di Lodi, dal 2011, grazie al protocollo siglato con l’Ordine degli Avvocati di Milano, offre ai Colleghi/e e Cittadini/e, la possibilità di attivare la procedura di mediazione civile e commerciale di cui al D.Lgs nr. 28/2010, avanti all’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, Sezione di LODI, con competenza territoriale nella circoscrizione del Tribunale di Lodi.

L’avvio della procedura è semplice, rapido ed informale.

Tutte le istruzioni per l’avvio e/o l’adesione alla procedura di mediazione sono disponibili sul sito del Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Milano, alla pagina “Mediazione” e/o accedendo al link  https://www.organismoconciliazioneforensemilano.it/

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n.149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024 n.216 disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (GU n.7 del 10-1-2025– vigente al 25.01.2025)

CREDITO DI IMPOSTA

 Vi ricordiamo che l’art. 20, comma 1, D.Lgs 28/2010 ha previsto che alle parti che hanno partecipato ad un procedimento di mediazione (nell’anno solare 2025) viene riconosciuto:

 1. a) un credito di imposta commisurato all’indennità versata all’Organismo di Mediazione, per le spese di propria spettanza; credito che, in caso di accordo, è riconosciuto fino alla concorrenza di euro 600 e che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, è pari alla metà dell’indennità versata, fino al tetto massimo di euro 300,00;

 2. b) nei casi di mediazione cosiddetta obbligatoria, ossia quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 1) e quando è demandata dal Giudice (art. 5-quater), è riconosciuto un credito di imposta commisurato all’importo del compenso versato al proprio avvocato da ciascuna parte per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione, fino alla concorrenza di euro 600 in caso di accordo e, in caso di mancato accordo, fino ad euro 300,00;

 I crediti di cui sopra, tuttavia, sono cumulabili entro un tetto massimo di utilizzo pari a euro 600 a persona per procedura e un tetto massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone giuridiche.

 Ed ancora, l’art. 20 comma 3D.Lgs. 28/2010 ha previsto che:

 1. c) nei casi di mediazione che si conclude con un accordo che porta all’estinzione della causa giudiziale (MEDIAZIONE

 DEMANDATA DAL GIUDICE), è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla

 parte in relazione al giudizio dichiarato estinto entro il limite di euro 518,00.

 Tali previsioni, e quelle relative al credito di imposta per l’esperimento dei procedimenti di negoziazione assistita ed arbitrato, hanno trovato attuazione con il D.M. 01.08.2023, rubricato “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita” (23A04557), pubblicato in GU n.183 del 7-8-2023.

 Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 5, di detto decreto, la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito ministeriale (link in calce) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

 Negoziazione assistita e arbitrato: è previsto un credito d’imposta commisurato al compenso fino a un massimo di 250 euro per le parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento e alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, in caso di successo o di conclusione dell’arbitrato con lodo.

 Ai sensi dell’art. 19 del D.M., le disposizioni del decreto si applicano alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

 Di conseguenza, dovranno essere presentate entro il 31.03.2026 le domande di riconoscimento di crediti di imposta per le mediazioni concluse entro il 31.12.2025.

 Si ricorda che la procedura sopraindicata, è l’UNICA che consente alle parti di ottenere il credito di imposta previsto dalla vigente normativa.

 LINK: https://lsg.giustizia.it/ 

 Decorso inutilmente il termine del 31 marzo p.v., non sarà più possibile ottenere il menzionato beneficio fiscale.

Per maggiori informazioni sui crediti d’imposta, si consiglia di visitare il sito web del Ministero della Giustizia o di contattare direttamente gli uffici competenti.

Ministero della Giustizia

– Indirizzo: Via Arenula, 70 – 00186 Roma
– Telefono: +39 06 68851 (centralino)
– PEC: Varie PEC disponibili per gli uffici del Ministero, consultabili sul sito ufficiale:
[Redazione e contatti]( https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/redazione_e_contatti )
[Telefono e posta elettronica]( https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/telefono_e_posta_elettronica )

Supporto Tecnico per la Piattaforma
– Email: supporto.siamm@giustizia.it (per difficoltà nell’inserimento dei dati sulla piattaforma)